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Roma, 14 gennaio 2013
Circolare n. 15/2013
Oggetto: Previdenza – ASPI – Chiarimenti - Circolari INPS
nn. 142 del 18.12.2012 e 140 del 14.12.2012.
Come è noto, dall’1
gennaio è entrata in vigore l’ASPI (Assicurazione
Sociale per l’Impiego) prevista dalla Riforma
Fornero (legge n. 92/2012) in sostituzione, da subito, della vecchia
indennità di disoccupazione e, dal 2017, della mobilità. Finalità del nuovo
istituto è garantire un’indennità mensile ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. Sono pertanto esclusi dall’indennità
ASPI i lavoratori cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro a meno che la risoluzione consensuale scaturisca da una
procedura di licenziamento conclusa in sede conciliativa.
Con le circolari in
oggetto l’INPS ha fatto il punto sugli aspetti principali dell’ASPI, nonché
sulla compilazione della denuncia contributiva mensile.
·
Ambito di applicazione - Rientrano nell’ambito di
applicazione dell’ASPI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato,
compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. Per poter
beneficiare dell’ASPI i lavoratori interessati devono trovarsi in stato di
disoccupazione involontaria e aver maturato almeno 2 anni di anzianità
contributiva, di cui almeno 1 anno nel biennio precedente l’inizio del periodo
di disoccupazione.
·
Contribuzione – L’ASPI è finanziata, oltre che
dal contributo ordinario dell’1,31% già dovuto per la vecchia indennità di
disoccupazione (al netto dello 0,30% versato ai Fondi di formazione
interprofessionali tipo FORTE), dai seguenti
contributi aggiuntivi in vigore dall’1 gennaio 2013:
o
un contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione
imponibile da versarsi sui lavoratori con contratto a termine (sono esclusi i
contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori assenti e gli
apprendisti); il predetto contributo potrà essere recuperato nel limite massimo
di 6 mensilità dai datori di lavoro che, alla scadenza del contratto, trasformino
il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato;
o
un contributo di licenziamento per ogni lavoratore a tempo
indeterminato che venga licenziato; la misura del contributo, che è stata leggermente
ridotta dalla recente legge di stabilità
(legge n. 228/2012), è pari al 41% dell’indennità mensile ASPI per ogni anno di
anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni;
limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non sarà dovuto per i
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio di appalti a cui siano
seguite assunzioni presso altri datori di lavoro; fino al 31 dicembre 2016
(data di cessazione dell’istituto della mobilità) la contribuzione in questione
non sarà inoltre dovuta nei casi in cui è dovuto il contributo di ingresso per
la mobilità.
·
Importi – L’importo dell’indennità ASPI è
calcolato in percentuale sulla retribuzione lorda percepita dal lavoratore
nell’ultimo biennio. L’indennità non può comunque essere superiore ad un
massimale, da rivalutarsi annualmente, pari attualmente a 1.119,32 euro mensili;
durante tutto il periodo di fruizione dell’indennità
è riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa INPS.
·
Durata – La durata dell’ASPI sarà
diversamente modulata per ciascuno degli anni compresi nel periodo transitorio
(2013-2015) per poi stabilizzarsi nel
·
Fruizione – Per fruire dell’indennità i
lavoratori, a pena di decadenza, dovranno presentare in via telematica apposita
domanda entro due mesi dalla data di inizio del periodo indennizzabile; in caso
di nuovo contratto di lavoro la fruizione dell’indennità sarà sospesa d’ufficio
fino ad un massimo di 6 mesi.
·
Mini ASPI – Alla mini ASPI, che sostituisce, sempre dall’1 gennaio, la vecchia
indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, si applica la stessa
disciplina dell’ASPI fatta eccezione per requisiti e durata della prestazione;
per quanto riguarda i requisiti i lavoratori interessati devono comunque
trovarsi in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di
contribuzione nell’ultimo anno; per quanto riguarda invece la durata l’indennità
mensile è corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di
contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 9/2013 e 187/2012 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
© |
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma,
18/12/2012
Circolare n. 142
Destinatari
omessi
OGGETTO: Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”:
Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI.
SOMMARIO: 1 - Premessa e quadro normativo
2 - Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpI)
2.1 - Destinatari
2.2 - Requisiti
2.3 - Contribuzione utile ed
individuazione del biennio per il diritto
2.4 - Base di calcolo e misura
2.5 - Durata della prestazione
2.6 - Presentazione della domanda
2.7 - Decorrenza della prestazione
2.8 - Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato
2.8.b - Lavoro accessorio
2.8.c - Lavoro autonomo
2.9 - Decadenza dall’
indennità
2.10
- Anticipazione dell’indennità
2.11 - Trattamento degli eventi di
cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013
3 - Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI
3.1 - Requisiti
3.2 - Durata della prestazione
3.3 - Sospensione della prestazione
4 - Definizione del trattamento da porre in
pagamento
5 - Revoca giudiziale delle prestazioni
6 - Prestazioni accessorie
7 - Ricorsi
8 – Regime fiscale
9 - Istituti in vigore
1 - Premessa e quadro
normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (da ora “legge di
riforma”), recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n. 153 del 3/7/2012
supplemento ordinario n.
In particolare l’art. 2, comma 1, della legge di riforma
istituisce con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il
sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpi (v. infra par. 2) e indennità di disoccupazione
denominata mini-ASpI (v. infra
par. 3).
A questo scopo, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013, la
disposizione richiamata istituisce l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) presso
Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a
tutti gli effetti le attuali prestazioni di:
·
disoccupazione ordinaria non
agricola a requisiti normali;
·
disoccupazione ordinaria non
agricola a requisiti ridotti;
·
disoccupazione speciale edile;
mobilità.
2 - Disciplina della
nuova indennità di disoccupazione (ASpI).
2.1 - Destinatari
Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi
compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive
modificazioni.
E’ altresì destinatario della nuova prestazione il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato(sul punto vedi infra).
Con riferimento ai lavoratori con la qualifica di
apprendisti, l’indennità di disoccupazione sostituisce la precedente tutela di
cui all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni, abrogato dall’art. 2, comma 55 della legge di
riforma.
Con riferimento ai soci lavoratori di cooperativa, ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge di riforma, hanno diritto alla tutela in
argomento anche i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile
1970, n. 602 e di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreché abbiano
instaurato, con la propria adesione o successivamente all’istaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive
modificazioni.
Con riferimento al personale artistico, la tutela viene
estesa per il combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della
legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto infatti,
l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che
aveva escluso questa categoria di lavoratori dall’obbligo assicurativo contro
la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al
reddito. In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto
interpretativo disposto dall’Istituto con la circolare 105 del 5 agosto 2011 e
la circolare 22 del 13 febbraio 2012.
Non sono destinatari della nuova disciplina:
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali
continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla
stessa legge di riforma. Infatti per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2,
comma 3 della legge di riforma trovano esclusivamente applicazione le norme di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo
7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e successive modificazioni.
c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di
soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica
normativa.
2.2 - Requisiti
L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di
cui al precedente punto 2.1 che siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) siano
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
Come stabilito dall’articolo 2, comma 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato
presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo; l’interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti
l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’art. 4, comma 38, della legge di riforma prevede che
questa dichiarazione possa essere resa dall’interessato anche direttamente
all’INPS. Tale servizio sarà reso disponibile dall’Istituto ai servizi
competenti per territorio tramite la banca dati telematica contenente i dati
individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, da predisporre entro il
30 giugno 2013. Nelle more dell’implementazione del sistema di trasmissione
telematica di cui all’art. 4, comma 35 della legge di riforma, la dichiarazione
di cui sopra deve essere resa secondo le modalità vigenti anteriormente alla
legge di riforma.
b) lo
stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori
il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione
consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla
prestazione le dimissioni qualora avvengano:
1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della
data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del
figlio);
2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo,
dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
·
dal mancato pagamento della
retribuzione;
·
dall'aver subito molestie sessuali
nei luoghi di lavoro;
·
dalle modificazioni peggiorative
delle mansioni lavorative;
·
dal c.d. mobbing;
·
dalle notevoli variazioni delle
condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o
giuridiche) dell’azienda;
·
dallo spostamento del lavoratore da
una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
·
dal comportamento ingiurioso posto
in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della
prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda
distante più di
2. nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso
c) possano
far valere almeno due anni di assicurazione.
Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni
dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Si precisa che il
biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore
risulta disoccupato.
Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo
giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso
dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14
gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di
DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una
settimana coperta da contribuzione DS);
d) possano
far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo
DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte
le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali
settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla
retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali
continuano a permanere le regole vigenti.
Si ricorda, infine, che, per le nuove tipologie di
lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la
disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto
a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità
assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente
contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i
suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per
l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo
un lavoratore appartenente alle nuove categorie, quale un socio dipendente dal
1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse dovuto il contributo
contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro, può farlo
valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una
eventuale nuova tutela di disoccupazione.
2.3 – Contribuzione
utile ed individuazione del biennio per il diritto
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche
quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità
delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la
disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si
considerano utili:
a. i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
b. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se
all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di
congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di
rapporto di lavoro;
c. i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove
sia prevista la possibilità di totalizzazione;
d. l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8
anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato
periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non
agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità
di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o dell’altra indennità di
disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della
prevalenza. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse
contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati
che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una
settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di
lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni
bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da
contribuzione figurativa, i periodi di:
a. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione
della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del
minimale retributivo;
b. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione
dell'attività a zero ore;
c. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal
genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica
del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi, non
considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con
conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
2.4 - Base di calcolo
e misura
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo
determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens),
divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica
del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Si precisa che ai fini di detto calcolo saranno
considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente
o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di
tipo “X” o “
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media
mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui
quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro
mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati,
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto
importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una
somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il
predetto importo.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a
frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è
determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b),
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni; tale importo
sarà comunque comunicato annualmente con apposita circolare.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di
cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 corrispondente
all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento
dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
Si fa presente che ai sensi dell’art. 2, comma 27, della
legge di riforma per quei lavoratori per i quali non trovavano applicazione i
contributi di cui agli artt. 12, comma 6 e 28, comma 1 della legge 2 giugno
1975, n. 160, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento
dell’indennità di disoccupazione ASpI sarà
determinato, anno per anno, in funzione dell’aliquota effettiva di
contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base
alle previsioni legislative, nell’arco di 5 anni. A tal fine l’esatta misura
sarà determinata annualmente con specifico decreto ministeriale. Si evidenzia
che l’art. 2, comma 27, della legge di riforma ha previsto una disciplina di
specie per l’ipotesi in cui il decreto annuale non venga adottato.
2.5 - Durata della prestazione
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata
della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.
Nel periodo
transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013:
·
otto mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni;
·
dodici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014:
·
otto mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni;
·
dodici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque
anni;
·
quattordici mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015:
·
dieci mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni;
·
dodici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque
anni,
·
sedici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane
di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:
a.
per i lavoratori di età inferiore
ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo
di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a
titolo di indennità di disoccupazione ASpI che
mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della
prestazione;
b.
per i lavoratori di età pari o
superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo
massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a
titolo di indennità di disoccupazione ASpI che
mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano
una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per
determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato
per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse
risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non
inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La
disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e
agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
2.6 - Presentazione
della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto
devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via
telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due
mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di
presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo,
indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio - 15
marzo; 2 luglio - 2 settembre).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda
decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto
di lavoro;
b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della
sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso
alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali
ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento
patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro
d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al
momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente
all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f.
trentottesimo giorno successivo
alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
2.7 - Decorrenza
della prestazione
L'indennità di disoccupazione ASpI
spetta:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel
caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata
presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla
presentazione della domanda di indennità;
4. dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto 2.6
qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno
successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente
ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che nel caso previsto invece alla lettera b)
dello stesso punto la decorrenza della prestazione può essere anche precedente
alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della
sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
2.8 – Nuova attività
lavorativa in corso di prestazione
2.8.a - Nuovo
contratto di lavoro subordinato
La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere
dello stato di disoccupazione.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base
delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per
l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di
calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle
giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di
durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta
per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata
sospesa.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della
prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per
l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per
dimissioni del lavoratore.
Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello
DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà
mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.
La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di
contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai
fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e
mini-ASpI.
Si precisa che la sospensione dell’indennità e la sua
ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata
massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati
appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.8.b -
Lavoro accessorio
La legge 28 giugno 2012, n.
L’articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n.
2.8.c -
Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma
autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite
utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro
autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente
tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se
antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da
presentare all’Istituto.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità
il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito
dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè
comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a
maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla
data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito
diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
2.9 – Decadenza
dall’indennità
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal
verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
a. perdita dello stato di disoccupazione;
b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a sei mesi;
c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore
effettui la comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del
2012;
d. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
e. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre
che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale proposito si richiama la circolare
n. 138 del 26 ottobre 2011.
Dal combinato disposto dall’art 2, comma 40 e comma 41, e
dall’articolo 4, commi 41 e 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi
di decadenza anche:
f) il rifiuto di partecipare senza
giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione
proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
la regolare partecipazione;
g) la non accettazione di una offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto
all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.
Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo
che non dista più di
Si precisa che la riforma ha espressamente abrogato l’art.
1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che
disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di
rifiuto di unaofferta di un lavoro con inquadramento in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica
l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità
che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi
dell’evento interruttivo.
2.10 - Anticipazione
dell’indennità
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può
richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al
numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività
di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Per la definizione delle eventuali richieste di
anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni
e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 19
della legge di riforma.
2.11 - Trattamento degli eventi di cessazione del
rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013
Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al
31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda
di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale
ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di
indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
3 - Disciplina
indennità di disoccupazione mini-ASpI
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i
nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di
riforma prevede, con la medesima decorrenza dell’avvio della nuova
assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto
legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n.160, norma che istituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.
Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con
un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati al paragrafo 2.1
della presente circolare e che involontariamente abbiano perduto tale
occupazione
All’indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la
stessa disciplina dell’indennità di disoccupazione ASpI
(già fin qui illustrata) per quanto attiene a:
a. destinatari;
b. stato di disoccupazione;
c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione;
d. misura della prestazione;
e. decorrenza della prestazione;
f.
modalità e tempi di presentazione
della domanda;
g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio
durante la percezione della prestazione;
h. decadenza dall’indennità (si specifica che per la mini-ASpI,
nell’ipotesi della lettera b) del paragrafo 2.9, la durata del nuovo contratto
di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni);
i.
anticipazione dell’indennità.
Si precisa che per il combinato disposto dell’articolo 2,
commi 3 e 69, lettera b) con riferimento agli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative
all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Sono invece specificatamente disciplinati gli aspetti
riportati ai successivi punti.
3.1 – Requisiti
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire
dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e
che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività
lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di
disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per
l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le
settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente
erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge
638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di
riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a
permanere le regole vigenti.
Si chiarisce che non è richiesto il requisito
dell’anzianità assicurativa.
Per la verifica del requisito contributivo per la
prestazione in esame quanto già precisato al precedente punto 2.3.
3.2 - Durata della
prestazione
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di
settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi
precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di
indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Si precisa che per determinare la durata della
prestazione, così come già prima illustrato per il diritto, sono utili tutte le
settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali
settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione non si applica
ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e
agli apprendisti.
3.3 - Sospensione
della prestazione
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base
delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel
periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un
lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già indicato al precedente
punto 2.8.a in tema ASpI.
4 – Definizione del
trattamento da porre in pagamento
Si precisa che, in presenza di una domanda di indennità di
disoccupazione ASpI per la quale non risultino soddisfatti
i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del
lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda
telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la
concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
5 - Revoca giudiziale
delle prestazioni
Si coglie l’occasione di rammentare che ai sensi dell’art
2, commi dal 58 al 62, della legge di riforma con la sentenza di condanna per i
reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di
eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione,
associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi
per agevolare le associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione
accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di
disoccupazione.
Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità
Giudiziaria entro 15 giorni dall’adozione dei medesimi agli enti previdenziali
al fine della loro immediata esecuzione.
Le prestazioni di ASpI e
mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali
daranno attuazione a tali provvedimenti.
Si fa comunque riserva di fornire, qualora necessario, con
specifico messaggio, ulteriori istruzioni.
6 – Prestazioni
accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti
d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini
del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui
sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo
familiare per le due indennità.
Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento
durante la settimana natalizia non è previsto il pagamento della relativa
gratifica.
7 – Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati
avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura
che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal
ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto),
utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito
www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente –
cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto,
attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza
giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione
che si ricorda decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del
provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione
della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso
amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso
amministrativo al Comitato Provinciale.
8 – Regime fiscale
Le indennità di disoccupazione ASpI
e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a
imposizione come redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (Dlgs 2 settembre 1997, n. 314), opererà sulle somme erogate
a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute
IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).
L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a
riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra
le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
9 – Istituti in
vigore
Alle prestazioni oggetto della presente circolare si
applicano, per quanto non previsto espressamente dalla legge di riforma e in
quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola.
Il Direttore Generale
Nori
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma,
14/12/2012
Circolare n. 140
Destinatari
omessi
Allegati n.1
OGGETTO: Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n.
92. Aspetti di carattere contributivo.
SOMMARIO: Istituzione
dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego. Ambito di applicazione dell’ASpI e contribuzione di finanziamento.
Premessa.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del
lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie
di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali,
alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti
di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive
del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti
di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più
efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett.
d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013,
presso
Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente
assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per
l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e
della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un
sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da
maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà
un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013,
sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria
con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a
far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della
legge n. 223/91.
Con i successivi commi da
Con la presente circolare sono illustrati l’ambito di
applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della
nuova assicurazione, unitamente alle necessarie istruzioni operative.
1) Ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione dell’ASpI
è definito dall’art. 2, co. 2 della legge n. 92/2012,
secondo cui sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che
abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1,
co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni,
con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
1.1) Assicurati
Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI
i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
·
dipendenti del settore privato,
indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
·
apprendisti;
·
soci lavoratori di cooperativa, che
abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi
della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui
alla legge n. 250/58, ecc.);
·
dipendenti a tempo determinato
delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del
D.lgs. n. 165/2001.
Sono altresì soggetti alla nuova assicurazione:
·
soci lavoratori delle cooperative
di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co.
38 della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato
Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza
ed assistenza sociale applicabili ai predetti soci;
·
le categorie del personale
artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato,
stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a
decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che
escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente
assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
1.2) Esclusioni.
Come innanzi detto, l’art. 2, co.
2 della legge di riforma, dispone l’esclusione dall’ASpI
dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, co. 2 del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni.
Tale esclusione si fonda sulla sola circostanza che i
dipendenti in argomento siano lavoratori a rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, non essendo più richiesto, come nella previgente
assicurazione DS, l’ulteriore requisito della c.d. stabilità d’impiego di cui
al combinato disposto dell’art. 32, co. 1, lett. b),
della legge n. 264/1949 e dell’art. 36, del D.P.R. n. 818/1957.
Sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione Sociale per
l’Impiego i giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all’Albo
professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito
Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto
nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni
riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963,
n.
L’assicurazione ASpI, inoltre,
non riguarderà i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in
favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i
sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di
privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956), nonché i lavoratori
subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs.
25.7.1998 n. 286.
Con riferimento a tali ultimi lavoratori, la cui
disciplina previdenziale è dettata dall’articolo 25 del D.Lgs
n. 286/1998, si precisa che il contributo previsto dal comma 2 del medesimo
articolo, finalizzato al finanziamento del fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del citato Decreto legislativo, per interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari. continua
ad essere alimentato nella misura stabilita (4,09% per la generalità dei datori
di lavoro).
Infine, l’ASpI non riguarderà
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a
trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge
di riforma.
2) Contribuzione di finanziamento.
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n.
92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
·
ordinario
(art. 2, co. 25-27 e co. 36);
·
addizionale (art. 2 co. 28-30);
·
contributo dovuto in caso di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa
dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).
Di seguito, si illustrano le disposizioni relative ai
predetti contributi.
3) Contributo ordinario.
L’art. 2, co. 25, della legge n.
92/2012 stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla
nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma,
e 28, primo comma, della legge n. 160/75.
Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del
contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la
percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS
(0,01% della retribuzione imponibile).
Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento
delle indennità ASpI e mini ASpI,
posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione
imponibile.
Tenuto conto della formulazione testuale dell’art. 2, co. 25, nonché dello specifico riferimento contenuto nel
successivo comma 27, l’aliquota contributiva dell’1,31% deve essere
incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 della legge
n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi aderiscono -
al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua,
ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del
Lavoro (1/3).
Per effetto dell’insieme delle disposizioni citate, i
datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61%
(1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
3.1) Riduzioni del contributo ordinario.
L’art. 2, co. 26, dispone che sui
contributi di cui al precedente comma 25 (1,31%), continuano a trovare
applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art.
120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, co. 361,
della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del
D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005,
previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari ovvero al Fondo di Tesoreria. In applicazione delle disposizioni
testualmente richiamate al co. 26, il contributo
ordinario ASpI, (così come il preesistente contributo
DS) viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate:
Settore |
Riduzioni leggi n. 388/2000
e 266/2005 |
Aliquota ASpI
dovuta (*) |
Artigianato |
0,91% |
0,40% |
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio
con C.U.A.F. ridotta |
0,91% |
0,40% |
Agricoltura |
0,94% |
0,37% |
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F.
ridotta |
1,13% |
0,18% |
Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. |
1,16% |
0,15% |
(*) il contributo va incrementato dell’aliquota
dello 0,30% di cui all’articolo 25 della legge n. 845/78.
Il successivo comma 27, estende le citate riduzioni del
costo del lavoro (leggi n. 388/2000 e n. 266/2005) ai lavoratori nei cui
confronti non erano dovuti i contributi di cui al precedente co. 25. Trattasi dei lavoratori esclusi dall’ambito di
applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione
involontaria quali – ad esempio - soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci
delle cooperative di cui alla legge n. 250/58, nonché categorie del personale
artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Si propone l’esempio che segue
INDUSTRIA DELLA PESCA -
Cooperative ex lege n. 250/1958
CSC 11901 |
|
||||||||||
|
Contributo |
Riduzione art. 120 legge 388/2000 |
Riduzione commi 361 e 362 legge
266/2005 |
|
|||||||
ASpI |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Dal |
ASPI |
Add. ASpI L. 845/78 |
ASPI totale |
Cuaf |
ASpI |
Totale |
Cuaf |
ASpI |
Totale |
|
|
|
|||||||||||
SOCI |
|
|
|
||||||||
01/01/2013 |
- |
0,30 |
0,30 |
0,01 |
0,40 |
0,41 |
|
0,90 |
0,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2) Allineamento graduale dell’aliquota
contributiva
La disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2, co. 27, prevede che, laddove
risultino già interamente applicate le citate quote di
riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto,
subordinatamente all’adozione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, un allineamento graduale all’aliquota contributiva dell’1,31%, con
incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di
0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
Analogamente, potrà disporsi un graduale allineamento del
contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari
allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.
Contr. 1,31% |
Contr. 0,30% |
||
Anni |
% |
Anni |
% |
2013 |
0,26 |
2013 |
0,06 |
2014 |
0,26 |
2014 |
0,06 |
2015 |
0,26 |
2015 |
0,06 |
2016 |
0,26 |
2016 |
0,06 |
2017 |
0,27 |
2017 |
0,06 |
Si propone l’esempio che segue
COOPERATIVE DPR 602/1970 Settore Industria con esclusione
dalla CIG per l'attività svolta, iscritte nell'albo informatico. CSC
1.XX.XX CA 3A, 4A |
||||||||||||
|
Contributo ASpI |
Riduzione art. 120 legge 388/2000 |
Riduzione commi 361 e 362 legge
266/2005 |
|||||||||
Dal |
ASPI |
Add. ASPI Art. 25 |
ASPI totale |
Cuaf |
Maternità |
DS |
Totale |
Maternità |
DS |
Malattia |
ASPI |
Totale |
DIRIGENTI SOCI |
|
|
||||||||||
01/01/2013 |
0,37 |
0,30 |
0,67 |
0,28 |
0,40 |
- |
0,68 |
0,06 |
- |
- |
0,94 |
1,00 |
OPERAI SOCI |
|
|
||||||||||
01/01/2013 |
0,26 |
0,06 |
0,32 |
0,28 |
0,40 |
- |
0,68 |
0,06 |
- |
0,94 |
- |
1,00 |
IMPIEGATI SOCI |
|
|
||||||||||
01/01/2013 |
0,37 |
0,30 |
0,67 |
0,28 |
0,40 |
- |
0,68 |
0,06 |
- |
- |
0,94 |
1,00 |
Scorrendo la tabella, è possibile notare come - nel
medesimo contesto aziendale - insistono categorie di lavoratori per i quali
opera la diminuzione di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, con
conseguente riduzione dell’aliquota ASpI, e categorie
di lavoratori per i quali, invece, trova applicazione l’allineamento graduale
della medesima aliquota, come stabilito dall’articolo 2, c. 27 della legge n.
92/2012.
Al fine di agevolare l’interpretazione della norma, con
riguardo ai casi in cui si realizza la riduzione del contributo ASpI rispetto a quelli in cui è possibile avvalersi del
graduale allineamento si riportano - in allegato - le più ricorrenti situazioni
che si determineranno da “gennaio
Per completezza si fa presente che durante il
riallineamento dell’aliquota contributiva ordinaria ASpI,
nel decreto interministeriale annuale, saranno rideterminate anche le
prestazioni in funzione della contribuzione versata.
Alla data di pubblicazione della presente circolare, il
previsto decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato sulla GU. Nelle
more della relativa definizione, le aziende interessate dal riallineamento
graduale, potranno versare l’aliquota ASpI nella
percentuale prevista per il 2013 (0,26% + 0,06%).
Resta salva la possibilità per l’Istituto di richiedere la
contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato.
3.3) Apprendisti.
In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per
l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012,
nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011,
n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo
pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani
e non artigiani.
Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo
complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’articolo 3 della
legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota
contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%,
di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al
1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale
contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n.
128/2012).
Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa
utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le
riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n.
266/2005, previste dal co. 26 (v. prec.
punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure
compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella
legge n. 248/2005.
4) Contributo addizionale.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere
dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n.
92/2012 introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione
imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato.
Per effetto di tale disposizione, la contribuzione
complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61%
+ 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del
contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Stante la formulazione della norma, il contributo
addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad
eccezione delle situazioni illustrate al successivo punto 4.1) in essere
al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima
data.
4.1) Esclusioni
Il successivo co.29 indica i
casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti
categorie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con contratto a termine
in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché -
per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 –
per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni
e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato)
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co.
2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
4.2) Restituzione del contributo addizionale.
L’art. 2, co. 30, della legge di
riforma disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità,
del contributo addizionale in argomento.
Al fine, infatti, di incentivare le stabilizzazioni dei
rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo dell’1,40% potrà essere
recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla
scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro,
entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo
lavoratore a tempo indeterminato.
In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione
corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità)
ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del
contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell’ipotesi di
stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del
contratto a termine.
Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la
contrazione prevista dalla norma.
Es. Lavoratore a tempo determinato
(1/1-31/12/2013) al quale, negli ultimi 6 mesi di contratto, sono state
corrisposte le somme indicate e per il quale è stato versato il
contributo dell'1,40%
Mesi |
Retrib.ne |
1,40% |
luglio |
€ 2.500 |
€ 35,00 |
agosto |
€ 2.100 |
€ 29,00 |
settembre |
€ 2.000 |
€ 28,00 |
ottobre |
€ 2.000 |
€ 28,00 |
novembre |
€ 2.100 |
€ 29,00 |
dicembre |
€ 3.900 |
€ 55,00 |
|
€ 14.600 |
€ 204,00 |
Il lavoratore viene stabilizzato (assunzione a tempo
indeterminato) ad aprile 2014.
Importo spettante = 3 mensilità (€204,00/6) X
3 pari a € 102,00.
5) Contributo dovuto nei casi di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge di riforma introduce
e disciplina un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’ASpI.
È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle
dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro
siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 32, il
contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del
datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del
predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo
d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co.
4, della legge n. 223/91.
Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il
periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale
prevista dai CCNNLL;
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e
chiusura del cantiere.
In merito ai criteri di determinazione del contributo e
alle modalità di versamento si fa riserva di successive indicazioni.
6) Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
Ai fini della compilazione del flusso UnimEns,
non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione ASpI, né con riferimento al contributo ordinario, né a
quello addizionale.
Allo scopo di recepire le innovazioni normative, si è reso
– invece - necessario ampliare i valori ammessi nell’elemento
<Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del
flusso UniEmens e precisamente:
Valore |
Significato |
A |
Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione
di lavoratori assenti (decorrenza 01/2013) |
T |
Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R.
n.1525/1963 (decorrenza 01/2013) |
G |
Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per
attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011
(decorrenza 01/2013) |
Ai fini del recupero del contributo addizionale dell’1,40%
- versato con riferimento ai lavoratori con contratto “non a tempo
indeterminato” – in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro ovvero di
stabilizzazioni (si veda quanto illustrato al precedente punto 4.2), è stato
istituito il nuovo codice causale “L810”
- avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co.
Le operazioni di recupero potranno essere effettuate a
decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che ne
realizza il titolo.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Di seguito, si riportano le più ricorrenti situazioni che,
in merito alla contribuzione ASpI, si determineranno
da “gennaio
Cooperative DPR 602/70 settore INDUSTRIA -
Soci lavoratori
CSC 1.XX.XX con C.A. 4A e 3A CSC 1.XX.XX
con C.A. 4B e 3A CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A 2E e 3A
Operai soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,26 |
Add.le ASPI* |
0,06 |
Totale |
0,32 |
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI
(0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal
2013 al 2017.
Impiegati e dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,37 |
Add.le ASPI |
0,30 |
Totale |
0,67 |
* la contribuzione ASPI (0,37%) è determinata in
applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed
all’art. 1 co,
CSC 1.XX.XX con C.A. 4A ; CSC 1.XX.XX con C.A. 4B ;
CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A e 2E
Operai – Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,26 |
Add.le ASPI* |
0,06 |
Totale |
0,32 |
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI
(0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal
2013 al 2017.
Cooperative DPR 602/70 Soci lavoratori
settore TERZIARIO
CSC 7.07.XX con C.A. 4A e 3A ; CSC 7.07.08 con
C.A. 4A 5K e 3A;
CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5J e 3A
Operai e impiegati soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,26 |
Add.le ASPI* |
0,06 |
Totale |
0,32 |
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI
(0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal
2013 al 2017.
Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,31 |
Add.le ASPI |
0,30 |
Totale |
0,61 |
* la contribuzione ASPI (0,31%) è determinata in
applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed
all’art. 1 co,
CSC 7.07.XX con C.A. 4A ; CSC 7.07.08
con C.A. 4A 5K; CSC 7.07.08 con C.A. 4A e 5J
Operai - Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive |
Aliquota % |
ASPI* |
0,26 |
Add.le ASPI* |
0,06 |
Totale |
0,32 |
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI
(0,30) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013
al 2017.